AVVISO IMPORTANTE
CON NOTA N. 4513 DEL 05/03/2012 IL MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI HA COMUNICATO CHE, A DECORRERE DAL 26/06/2012, I MINORI POTRANNO VIAGGIARE ALL'ESTERO SOLO SE TITOLARI DI UN DOCUMENTO INDIVIDUALE. A PARTIRE DA QUESTA DATA I MINORI CHE SIANO SOLAMENTE ISCRITTI NEL PASSAPORTO DEI GENITORI, NON AVRANNO TITOLO PER ESPATRIARE. PERTANTO TALI MINORENNI (OLTRE A QUELLI PRIVI DI QUALSIASI DOCUMENTO DI VIAGGIO) DOVRANNO ESSERE DOTATI DAI PROPRI GENITORI, O DA CHI NE ESERCITI LA POTESTA' GENITORIALE, DI UN AUTONOMO DOCUMENTO INDIVIDUALE VALIDO PER L'ESPATRIO: LA CARTA D'IDENTITA' PER MINORI (LIMITATAMENTE AI VIAGGI ALL'INTERNO DELLA UNIONE EUROPEA O NEI PAESI PER CUI VIGONO APPOSITI ACCORDI BILATERALI, L'ELENCO DEI QUALI E' CONSULTABILE IN FONDO ALLA PRESENTE SCHEDA) O IL PASSAPORTO PER MINORI. PER AVERE INFORMAZIONI COMPLETE SULLE MODALITA' DI RILASCIO DEL PASSAPORTO, VISITARE LA PAGINA INTERNET DELLA POLIZIA DI STATO AL SEGUENTE INDIRIZZO http://poliziadistato.it/articolo/view/191/
Il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 ha modificato la precedente normativa in materia di rilascio del documento di identità , eliminando il limite di età dei 15 anni. E' quindi possibile ottenere il rilascio della carta di identità anche per i minori da 0 a 14 anni. Il rilascio è immediato.
Il decreto stabilisce, inoltre, una durata variabile del documento in rapporto alle fasce d'età :
- validità di 3 anni per i minori di 3 anni;
- validità di 5 anni per la fascia di età dai 3 ai 18 anni;
- validità di 10 anni dai 18 anni.
A decorrere dal 10 febbraio 2012, ai sensi del Decreto-Legge n. 5 del 09/02/2012, "La carta d'identità viene rilasciata o rinnovata con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo". Ciಠsignifica che le carte d'identità emesse dal 10/02/2012 non varranno solamente tre (o cinque o dieci) anni, bensÌ tre (o cinque o dieci) anni più il tempo che resta per arrivare alla data di nascita del titolare.
La Circolare 15 del 26 maggio 2011 del Ministero degli Interni chiarisce alcuni elementi:
- al fine del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci (espresso direttamente allo sportello all'atto della richiesta e sulla modulistica già predisposta).
- La carta di identità del minore deve riportare la firma del titolare che abbia già compiuto 12 anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.
- per il minore di 14 anni, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è "subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi puಠdare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari - il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per il cd. lasciapassare ed il passaporto";
- suggerisce ai genitori di munirsi, per agevolare il passaggio delle frontiere, "di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità )". A tal fine l'art. 40 del decreto-legge n. 1/2012 precisa anche che "la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici puಠriportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci".
- chiarisce infine che "le nuove disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri."
CON NOTA N. 4513 DEL 05/03/2012 IL MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI HA COMUNICATO CHE, A DECORRERE DAL 26/06/2012, I MINORI POTRANNO VIAGGIARE ALL'ESTERO SOLO SE TITOLARI DI UN DOCUMENTO INDIVIDUALE. A PARTIRE DA QUESTA DATA I MINORI CHE SIANO SOLAMENTE ISCRITTI NEL PASSAPORTO DEI GENITORI, NON AVRANNO TITOLO PER ESPATRIARE. PERTANTO TALI MINORENNI (OLTRE A QUELLI PRIVI DI QUALSIASI DOCUMENTO DI VIAGGIO) DOVRANNO ESSERE DOTATI DAI PROPRI GENITORI, O DA CHI NE ESERCITI LA POTESTA' GENITORIALE, DI UN AUTONOMO DOCUMENTO INDIVIDUALE VALIDO PER L'ESPATRIO: LA CARTA D'IDENTITA' PER MINORI (LIMITATAMENTE AI VIAGGI ALL'INTERNO DELLA UNIONE EUROPEA O NEI PAESI PER CUI VIGONO APPOSITI ACCORDI BILATERALI, L'ELENCO DEI QUALI E' CONSULTABILE IN FONDO ALLA PRESENTE SCHEDA) O IL PASSAPORTO PER MINORI. PER AVERE INFORMAZIONI COMPLETE SULLE MODALITA' DI RILASCIO DEL PASSAPORTO, VISITARE LA PAGINA INTERNET DELLA POLIZIA DI STATO AL SEGUENTE INDIRIZZO http://poliziadistato.it/articolo/view/191/
Il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 ha modificato la precedente normativa in materia di rilascio del documento di identità , eliminando il limite di età dei 15 anni. E' quindi possibile ottenere il rilascio della carta di identità anche per i minori da 0 a 14 anni. Il rilascio è immediato.
Il decreto stabilisce, inoltre, una durata variabile del documento in rapporto alle fasce d'età :
- validità di 3 anni per i minori di 3 anni;
- validità di 5 anni per la fascia di età dai 3 ai 18 anni;
- validità di 10 anni dai 18 anni.
A decorrere dal 10 febbraio 2012, ai sensi del Decreto-Legge n. 5 del 09/02/2012, "La carta d'identità viene rilasciata o rinnovata con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo". Ciಠsignifica che le carte d'identità emesse dal 10/02/2012 non varranno solamente tre (o cinque o dieci) anni, bensÌ tre (o cinque o dieci) anni più il tempo che resta per arrivare alla data di nascita del titolare.
La Circolare 15 del 26 maggio 2011 del Ministero degli Interni chiarisce alcuni elementi:
- al fine del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci (espresso direttamente allo sportello all'atto della richiesta e sulla modulistica già predisposta).
- La carta di identità del minore deve riportare la firma del titolare che abbia già compiuto 12 anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.
- per il minore di 14 anni, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è "subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi puಠdare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari - il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per il cd. lasciapassare ed il passaporto";
- suggerisce ai genitori di munirsi, per agevolare il passaggio delle frontiere, "di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità )". A tal fine l'art. 40 del decreto-legge n. 1/2012 precisa anche che "la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici puಠriportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci".
- chiarisce infine che "le nuove disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri."