Entro il 30 settembre 2026 tutte le attività avviate prima del 30 settembre 2025 devono presentare una CIA o SCIA.
Tutte le nuove attività (ossia quelle avviate dopo il 30 settembre 2025) devono necessariamente presentare la CIA o la SCIA per l’avvio.
Cosa si intende per Locazione turistica?
Rientrano in questa definizione tutti i contratti di immobili, o porzioni di essi, concessi per finalità turistiche, senza fornitura di servizi accessori tipici delle strutture ricettive. Le locazioni turistiche prevedono solo la fornitura di biancheria e pulizia dei locali. Lo svolgimento di questa attività può avvenire in forma imprenditoriale (mediante ditta individuale o società) oppure in forma non imprenditoriale (gestione familiare). Come da ultima modifica normativa da parte della Legge a carattere nazionale, l’attività gestita in forma non imprenditoriale non può avere come destinazione più di due appartamenti per ogni periodo d’imposta (01 gennaio – 31 dicembre), anche se ricadenti in più Comuni.
Quali sono gli adempimenti per l’avvio dell’attività?
In caso di locazione turistica non imprenditoriale (fino a due appartamenti) il titolare deve presentare una “comunicazione di inizio attività” (CIA), mediante il sistema impresainungiorno.gov.it.
In caso di locazione turistica imprenditoriale (mediante ditta o società) il titolare deve presentare una “segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA), mediante il sistema impresainungiorno.gov.it.
Obblighi relativi al CIN – Codice Identificativo Nazionale
I gestori delle locazioni turistiche (sia in forma imprenditoriale sia in forma non imprenditoriale) devono registrarsi nella BDSR – Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/), gestita dal Ministero del Turismo. Ciò al fine di acquisire il CIN – Codice Identificativo Nazionale (per maggiori informazioni è possibile consultare le FAQ (https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/), previa registrazione nella Banca Dati delle Strutture Ricettive e delle Locazioni Turistiche della Regione Puglia (attraverso il portale www.dms.puglia.it) per ottenere il CIR – Codice Identificativo Regionale . Il CIN va richiesto entro 30 giorni dalla data di attribuzione del Codice Identificativo Regionale.
Per ulteriori informazioni consultare il sito della Regione Puglia al seguente link https://www.regione.puglia.it/web/turismo/normativa-locazioni-ad-uso-turistico o l’Ufficio SUAP Tel. 08361901107